SCHEMA DI DPCM

Trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 4, 5, 7, 10, 20 e 50 come modificato, quest’ultimo, dall’articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell’economia e l’istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura nonché degli Uffici provinciali dell’industria e del commercio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l’articolo 23;

CONSIDERATO che gli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, svolgono le proprie funzioni con oneri a totale carico delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali sono tenute anche a fornire agli stessi uffici i locali, i beni strumentali e, in caso di necessità, il personale;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del citato decreto luogotenenziale e della normativa vigente in materia di diritti di segreteria le Camere di commercio acquisiscono al proprio bilancio le entrate connesse all’applicazione dei diritti di segreteria, scaturenti da atti e attività degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata con la Conferenza Stato - Città e autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita l’Unione italiana delle camere di commercio;

Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in data ............;

Acquisito il parere della Commissione Parlamentare di cui all’articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Sentiti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro degli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. l
(finalità)

  1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua le risorse degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato soppressi ai sensi dello stesso articolo 50, da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall’articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 2
(trasferimento delle risorse)

  1. Il personale dei ruoli del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, di cui all’allegato A, in servizio presso gli uffici provinciali dell’industria del commercio e dell’artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se in posizione di comando presso altre amministrazioni, é trasferito alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi dell’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Il personale di cui al comma i, in posizione di comando presso altre amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane nella posizione suddetta fino alla scadenza, salvo rinnovi.

Art. 3
(inquadramento del personale trasferito)

  1. La trasposizione del personale dalle aree funzionali del sistema di classificazione di cui all’art. 13 del CCNL relativo al comparto Ministeri alle categorie del sistema di classificazione di cui all’art 3 del CCNL del Compatto Regioni - Autonomie locali è effettuata in modo da garantire la collocazione professionale corrispondente a quella di provenienza. A tal fine l’equiparazione tra aree funzionali e categorie è definita secondo la seguente tabella:

    MINISTERI

    REGIONI- AUTONOMIE LOCALI

    ex IX^ qualifica

    Categoria D (D3)

    ex VIII^ qualifica

    Categoria D (D3)

    ex VII^ qualifica

    Categoria D (D1)

    ex VI^ qualifica

    Categoria D (C1)

  1. Per il personale appartenente alla IX qualifica funzionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono, in sede di inquadramento ai sensi del comma 1, all’attribuzione delle eventuali posizioni economiche ulteriori in relazione alla posizione professionale posseduta all’atto del trasferimento.
  2. Al personale trasferito è garantito, ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.
  3. Il personale trasferito può optare entro 60 giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.
  4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.

Art. 4
(coordinamento ed indirizzo)

  1. Le camere di commercio assicurano, nella fase di avvio, la continuità dell’azione amministrativa e dei servizi all’utenza nello svolgimento delle funzioni già esercitate dagli uffici provinciali dell’industria del commercio e dell’artigianato ai sensi dell’articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 315 del 1944, dell’articolo 23 della legge n. 580 del 1993, dei Regi Decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940 n. 1411 e 21 giugno1942, n. 929 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e di tutti gli altri compiti, ivi compresi quelli inerenti i controlli di conformità alla disciplina di settore di prodotti, di attività commerciali ed industriali, esercitati dagli uffici in attuazione di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari, anche di adeguamento alla normativa comunitaria, che disciplinano la materia.

Art. 5
(norme finali e transitorie)

  1. Al trasferimento delle funzioni e delle relative risorse alle camere di commercio situate nelle regioni a statuto speciale si provvede, ove necessario, con le modalità previste dai rispettivi statuti.
  2. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PIANTA ORGANICA UU.PP.I.CA
POSTI COPERTI AL 10/01/00

 

UU.PP.I.CA

IX^ liv.

VIII^ liv.

VII^ liv.

VI^ liv.

1

ALESSANDRIA

1

     

2

ANCONA    

1

 

3

AREZZO        

4

ASCOLI PICENO        

5

ASTI        

6

AVELLINO

1

 

1

 

7

BARI

1

1

   

8

BELLUNO        

9

BENEVENTO

1

 

1

1

10

BERGAMO

1

     

11

BIELLA        

12

BOLOGNA

1

     

13

BRESCIA        

14

BRINDISI      

2

15

CAGLIARI    

1

 

16

CAMPOBASSO

1

 

1

 

17

CASERTA

1

 

2

1

18

CATANZARO

1

     

19

CHIETI    

1

 

20

COMO        

21

COSENZA

1

     

22

CREMONA        

23

CROTONE        

24

CUNEO        

25

FERRARA

1

     

26

FIRENZE    

1

1

27

FOGGIA

2

 

2

 

28

FORLI'        

29

FROSINONE

1

1

1

 

30

GENOVA      

1

31

GORIZIA        

32

GROSSETO        

33

IMPERIA      

1

34

ISERNIA

1

     

35

L'AQUILA    

1

 

36

LA SPEZIA        

37

LATINA

1

 

2

 

38

LECCE        

39

LECCO        

40

LIVORNO        

41

LODI      

1

42

LUCCA        

43

MACERATA  

1

2

 

44

MANTOVA      

1

45

MASSA CARRARA        

46

MATERA

1

     

47

MILANO

1

 

2

3

48

MODENA

1

     

49

NAPOLI

2

1

3

 

50

NOVARA        

51

NUORO    

1

1

52

ORISTANO        

53

PADOVA    

1

1

54

PARMA      

1

55

PAVIA        

56

PERUGIA        

57

PESARO        

58

PESCARA

1

1

   

59

PIACENZA

1

   

1

60

PISA        

61

PISTOIA        

62

PORDENONE        

63

POTENZA        

64

PRATO  

1

   

65

RAVENNA        

66

REGGIO CALABRIA

1

 

1

 

67

REGGIO EMILIA

1

     

68

RIETI        

69

RIMINI        

70

ROMA

1

1

   

71

ROVIGO        

72

SALERNO  

1

3+(1)

 

73

SASSARI        

74

SAVONA        

75

SIENA        

76

SONDRIO        

77

TARANTO

1

     

78

TERAMO        

79

TERNI    

1

 

80

TORINO

1

 

1

1

81

TREVISO  

1

 

1

82

TRIESTE    

1

 

83

UDINE        

84

VARESE        

85

VENEZIA        

86

VERBANO-CUSSIO-OSS.        

87

VERCELLI    

1

 

88

VERONA      

1

89

VIBO VALENTIA        

90

VICENZA        

91

VITERBO    

2

 
 

Totale Generale

28

9

35

19

           

I numeri tra parentesi indicano il numero delle persone in posizione di comando presso altre amministrazioni.