Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 10 maggio 2000, sul disegno di legge S. 4217, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il progetto di legge S. 4217, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

premesso che:

detto progetto affronta aspetti di grande rilievo ai fini della piena attuazione del principio di trasparenza dell’azione delle amministrazioni pubbliche;

per quanto in particolare concerne il sistema delle autonomie il testo in esame si configura come legge-cornice, qualificando l’articolo 10 tutte le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 9) come principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e vincolando quindi le regioni al rispetto delle medesime disposizioni nella propria legislazione;

peraltro, appare discutibile tale qualificazione riferita a talune disposizioni, che disciplinano aspetti organizzativi e di struttura interna, come gli articoli da 6 a 9, dovendosi ritenere viceversa quest’ambito di stretta competenza regionale in quanto attinente a una regolamentazione di dettaglio;

in coerenza con il principio di sussidiarietà dovrebbe poi prevedersi che, quando i messaggi di interesse o utilità generale riguardano un ambito territoriale limitato, le decisioni in ordine alla loro diffusione da parte della concessionaria pubblica siano assunte dai presidenti delle regioni o delle province autonome;

inoltre, con riferimento agli articoli 4 e 5, si rimette ad un apposito regolamento statale la disciplina di aspetti, come la formazione professionale, che rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni;

l’articolo 5 andrebbe poi anche allineato con la disciplina delle fonti in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, quale è prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le osservazioni di cui appresso.
Valuti la Commissione di merito l’opportunità:

A) che all’articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente Nel caso in cui i messaggi di utilità sociale o di pubblico interesse riguardino un ambito territoriale regionale o locale le relative determinazioni sono prese dal Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.

B) che all’articolo 4, comma 1, le parole dal regolamento di cui all’articolo 5 siano sostituite dalle seguenti con atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

C) che l’articolo 5 sia sostituito dal seguente:

< < Art. 5

(Profili professionali)

1.I profili professionali e i relativi titoli di accesso sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna amministrazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.> >

D) che all’articolo 10, comma 1, le parole Le disposizioni del presente Capo siano sostituite dalle seguenti Gli articoli da 1 a 4 della presente legge.

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