Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 23 settembre 1998, sul disegno di legge S. 3499, recante "Nuovi interventi in campo ambientale"

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3499, recante nuovi interventi in campo ambientale,

OSSERVA QUANTO SEGUE:

  1. La disposizione di cui all'articolo 1, 9° comma - che prevede l'introduzione all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 del comma 15-bis, che recita: "Il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, emana un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati e laureati in discipline scientifiche ed amministrative." - sembra collidere con le competenze regionali in materia di formazione professionale e politiche formative, previste dall'articolo 117 della Costituzione, nonché dal decreto legislativo n. 469 del 1997.
  2. Con riferimento all'articolo 2, 2° comma, la Commissione esprime forti perplessità in ordine a tale disposizione, che sottrae all'ordinamento regionale una funzione ad esso spettante in materia urbanistica e, dato il suo carattere particolare e concreto, anziché generale ed astratto, assume natura di provvedimento piuttosto che di atto legislativo.
  3. Con riferimento all'articolo 2, 14° comma, che prevede la soppressione della Consulta per la difesa del mare e la contestuale istituzione di una segreteria tecnica per le aree protette marine, sembrerebbe più opportuno che tale materia fosse considerata nel contesto organico dei decreti delegati per il riordino delle amministrazioni centrali dello Stato (articolo 11, legge n. 59 del 1997). Sempre in riferimento alle aree protette marine (articolo 2, commi 14 e 16) deve essere suggerita una soluzione che tenga nel debito conto i poteri attribuiti alle regioni in materia di protezione e osservazione delle zone costiere (articolo 60, 1° comma, lettera a, del decreto legislativo n. 112 del 1998) e in materia di pesca marittima dal decreto legislativo n. 143 del 1997.
  4. Con riferimento all'articolo 2, comma 22 si osserva che tale disposizione, modificando l'articolo 30, 4° comma della legge n. 70 del 1975, non è riferibile alla rubrica dell'articolo di cui fa parte (interventi per la conservazione della natura). Infatti, la citata legge n. 70 - che è applicabile anche agli enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 13 della legge n. 394 del 1991, essendo i medesimi qualificati come enti preposti a servizi di pubblico interesse - riguarda tutti gli enti cosiddetti parastatali. La modifica del comma 4 dell'articolo 30 di tale legge implica, di conseguenza, la sottoposizione di tutti gli enti del parastato al controllo ministeriale dei bilanci di previsione e consuntivo. Poiché sembra che l'intento fosse piuttosto quello di sottoporre i soli enti parco al controllo del bilancio, è opportuno in ogni caso delimitare l'ambito applicativo della norma, non senza averne valutata attentamente l'opportunità, considerato che essa sembra andare in controtendenza rispetto agli indirizzi della riforma amministrativa che privilegiano la semplificazione dei procedimenti e prevedono di valorizzare i cosiddetti controlli di gestione.
  5. Con riferimento all'articolo 2, comma 24, che attiene al controllo di legittimità sugli statuti dei parchi, si osserva che l'articolo 78, 1° comma del decreto legislativo n. 112 del 1998 reca una delega devolutiva piena alle regioni in materia di aree naturali protette, coerente del resto con il principio, desumibile dalla legge n. 59 del 1997, del decentramento di tutte le funzioni "localizzabili" sul territorio. Appare dunque incompatibile con tale impostazione la scelta di affidare tale funzione al solo Ministero dell'ambiente, mentre attualmente essa viene esercitata d'intesa con le regioni.
  6. Con riferimento all'articolo 2, comma 25, relativo alla nomina del direttore del parco, si richiama l'attenzione sull'esigenza di rispettare le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e successive norme in materia, relativamente al parco dello Stelvio.
  7. Anche a completamento di quanto osservato al punto 4, si ritiene che la sottoposizione degli enti parco alla legge n. 70 del 1975 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979, non consenta agli enti medesimi una gestione autonoma ed efficiente e pertanto tale obbligo dovrebbe essere eliminato in coerenza, del resto, con le finalità di decentramento della recente riforma amministrativa.
  8. In relazione all'articolo 2, comma 31, che prevede l'affidamento da parte del Ministero dell'ambiente, sentiti regione ed enti locali, della gestione dei parchi marini a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, sembra non essere stato dato il giusto rilievo al ruolo delle regioni.

Nelle suesposte considerazioni e osservazioni è il parere della Commissione".

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