Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 12 maggio 1998, sul disegno di legge S. 3212, recante "Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico"

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3212, recante "Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico",

premette quanto segue:

il provvedimento in esame contiene disposizioni finalizzate all'autorizzazione di limiti di impegno ed all'attivazione ed utilizzazione di stanziamenti annuali accantonati per il Ministero dei lavori pubblici nei fondi speciali di conto capitale di cui alla lettera B della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

L'articolo 1, comma 1, prevede interventi per l'adeguamento di edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici e alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Da considerare che costituisce obbligo comunitario l'adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1998.

Viene autorizzata la spesa di lire 19,8 miliardi per il 1998, 28,9 miliardi per il 1999 e 61,6 miliardi per il 2000 per l'avvio di un primo programma di interventi.

Il comma 2 autorizza un finanziamento per il triennio 1998-2000 finalizzato alla realizzazione di interventi per la risistemazione delle infrastrutture portuali nei porti siciliani di Trapani e Marsala. Gli interventi comprendono il consolidamento delle banchine, la manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, l'escavazione dei fondali.

La spesa autorizzata è di lire 3,6 miliardi per il 1998, 3,7 miliardi per il 1999 e 4,6 miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla definizione e attuazione degli interventi dopo aver sentito la regione interessata.

Viene inoltre destinato (comma 3) un contributo straordinario di 3 miliardi per i lavori di consolidamento e conservazione dell'Abbazia di Montecassino.

 

L'articolo 2 contiene disposizioni finanziarie per la città di Reggio Calabria.

Per la prosecuzione degli interventi previsti da precedenti leggi in ordine al risanamento e allo sviluppo della città, viene concesso al Comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di 7 miliardi annui a partire dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.

Il comma 2 mira ad integrare le risorse previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in materia di edilizia scolastica concedendo un contributo straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annui a partire dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.

Il contributo finanziario previsto dall'articolo in esame sarà finalizzato a progetti specifici su cui ci sia il consenso dei soggetti territoriali. Le opere da ammettere al finanziamento devono rispondere ai bisogni e alle necessità collettive.

 

L'articolo 3 prevede finanziamenti per interventi di adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia.

La mancata realizzazione di alcune connessioni autostradali la cui rilevanza incide sullo sviluppo economico e sociale di alcune parti del territorio nazionale e la necessità di favorire ogni potenzialità economica in vista dell'integrazione europea, rende indispensabile un intervento diretto dello Stato. Da tenere presente comunque che l'apporto pubblico dovrà essere giustificato da una valutazione delle effettive esigenze di adeguamento del settore autostradale nonché dalle risultanze della revisione delle concessioni autostradali ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996 (G.U. n. 305, 31 dicembre 1996), e dal rispetto dei necessari requisiti di valutazione di impatto ambientale.

Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,8 miliardi per il 1999 e di ulteriori 61,6 miliardi per il 2000.

Le disposizioni riportate al comma 2 mirano a consentire la prosecuzione degli interventi destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna sulla base di mutui attivabili dai diversi soggetti pubblici attuatori degli interventi, in relazione al loro stato di attuazione e per le loro esigenze.

Per la salvaguardia della città e per il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a partire dal 1999 e di ulteriori 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono su apposito fondo, ripartito dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Comitato istituzionale previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1984, n. 798.

Al Comitato misto Stato-enti locali viene demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi miranti alla salvaguardia di Venezia.

Inoltre, tale Comitato trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le osservazioni anzidette".

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