Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 24 marzo 1999, sui disegni di legge S. 3116 e  3294, in materia di contabilità ambientale

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge S. 3116 e 3294;

premesso che l'esperienza già maturata nel campo della contabilità ambientale dall'ISTAT, il quale già da alcuni anni raccoglie ed elabora una serie di dati a carattere ambientale al fine di valutare i costi affrontati per riparare o difendersi dal danno ambientale, rende necessario procedere alla redazione di uno schema contabile sperimentale di bilancio ecologico da affiancare al bilancio dello Stato, idoneo a dare evidenza sia agli aspetti economici che a quelli ambientali delle variabili macroeconomiche relative al computo della ricchezza nazionale e del benessere del Paese; infatti l'obiettivo, più volte auspicato già a partire dal 1996, con le varie risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica-finanziaria, è quello di misurare il costo sopportato e mai restituito dell'uso delle risorse naturali che contribuisce alla creazione del reddito reale del Paese, nonché, il costo del degrado dell'ambiente, attraverso l'individuazione dell'impatto delle attività economiche sulla natura e sull'ambiente, della stima monetaria di questo impatto e dei conseguenti aggiustamenti dei calcoli costi/benefici nel sistema di contabilità nazionale per fornire indicatori più idonei e più accurati del progresso economico da utilizzare come elemento qualificante nella pianificazione economica delle decisioni;

considerato che per rendere attuabili le proposte contenute nei disegni di legge dovrà essere avviata con estrema sollecitudine la creazione di appositi strumenti presso la ragioneria generale dello Stato (ministero del tesoro), con la collaborazione dell'ISTAT stesso, della commissione tecnica della spesa pubblica, dell'ENEA, dell'ANPA e del CNEL al fine di provvedere alla individuazione e alla definizione di specifici indicatori ed indici sensibili agli aspetti ambientali, da inserire all'interno di una contabilità ambientale parallela a quella vigente, al fine di valutare le integrazioni tra economia ed ambiente e giungere così ad una valutazione del prodotto interno lordo che tenga conto dell'impatto dei costi ambientali delle attività di produzione e di consumo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sui disegni di legge di cui in premessa, con le seguenti osservazioni:

  1. si ritiene che il sistema della contabilità ambientale debba essere essenzialmente concepito come strumento di bilancio parallelo, affiancato alla tradizionale contabilità economico-finanziaria;
  2. con riferimento alla procedura della delega, si ritiene che i decreti delegati (articolo 2, comma 3 e articolo 3, comma 3, del disegno di legge n. 3116) debbano essere deliberati su proposta del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'ambiente;
  3. con riferimento all'articolo 4, comma 3, del disegno di legge n. 3116 la facoltà delle regioni di formulare gli indirizzi agli enti locali dovrebbe essere armonizzata con la disciplina contabile degli enti locali dettata da una normativa nazionale, il decreto legislativo n. 77/95. E' quindi opportuno che l'adeguamento degli strumenti contabili degli enti locali venga definito attraverso l'integrazione delle disposizioni dettate dalla citata normativa del 1995;
  4. per quanto riguarda le regioni, si ritiene opportuno inserire i principi generali di adeguamento degli strumenti contabili alle metodologie di contabilità ambientale nella legge quadro di contabilità regionale (legge n. 335 del 1976); le regioni potranno in questo ambito specificare ulteriormente questi principi nelle rispettive leggi regionali di contabilità;
  5. con riferimento ai soggetti tenuti a adottare il sistema di contabilità ambientale si ritiene che eventuali deroghe per i comuni al di sotto di una determinata soglia demografica siano giustificate solo in una fase transitoria, in quanto le esigenze conoscitive sottese all'introduzione di una contabilità ambientale non sarebbero pienamente soddisfatte da rilevazioni parziali;
  6. sempre con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto, si ritiene opportuno valutare la sua introduzione anche per le imprese private attraverso appropriati meccanismi, ad esempio di incentivazione fiscale (come il credito d'imposta) e nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area;
  7. per quanto riguarda gli enti territoriali la redazione di un bilancio ecologico territoriale potrebbe costituire un criterio di priorità rispetto ai progetti di investimento per i patti territoriali; potrebbe anche costituire un utile strumento da affiancare ai piani urbanistici; rispetto a tale ultimo scopo le regioni naturalmente possono dare gli indirizzi di propria competenza;
  8. si ritiene opportuno attribuire anche agli enti locali competenze specifiche in merito all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini nelle materie relative alla sostenibilità dello sviluppo, nonché alla disciplina dell'adeguamento degli strumenti contabili;
  9. per le regioni a statuto speciale e le province autonome, che sono titolari di potestà legislativa primaria in materia, è necessario inserire un'apposita clausola che preveda che l'adeguamento ai principi della legge avviene nel rispetto dei relativi statuti di autonomia.

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