Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 12 maggio 1998, sul disegno di legge S. 3015, recante "Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione"

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3015, recante "Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione";

ritenuto che per combattere tali fenomeni è indispensabile una strategia complessiva, nel cui ambito una normativa che assicuri la trasparenza dell'attività politica e di quella amministrativa costituisce uno strumento necessario ma non sufficiente, dovendosi affiancare all'intervento legislativo ulteriori azioni e strumenti da rendere operativi nel breve, medio e lungo periodo;

rilevata, altresì, l'opportunità di procedere ad un "inventario" delle numerose norme attualmente vigenti in materia, valutando le ragioni della loro scarsa efficacia nel prevenire i fatti di corruzione,

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

  1. con riferimento all'articolo 2, il regolamento ivi previsto, in una materia coperta da riserva di legge, anziché avere carattere esecutivo o attuativo della legge, appare del tutto indipendente da qualsiasi limite sostanziale di ordine legislativo;
  2. con riferimento agli articoli 10, 11 e 12, deve esserne attentamente valutata la compatibilità con l'articolo 64, primo comma della Costituzione;
  3. con riferimento all'articolo 20, il primo periodo va inteso nel senso che solo i principi desumibili dalle disposizioni della legge (e non già tutte le sue disposizioni) costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi fondamentali della legislazione dello Stato. Ciò detto, però, perde di significato il secondo periodo, in quanto le norme di riforma costituiscono limite invalicabile per l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Inoltre, non sembra chiaramente definita la categoria di soggetti di cui all'articolo 9, primo comma, lettera c), su cui la Commissione di garanzia esercita il potere di verifica delle dichiarazioni patrimoniali. In particolare, non si comprende se si intenda fare riferimento ai soli dirigenti dello Stato o anche ai dirigenti di enti pubblici autarchici e territoriali. In quest'ultimo caso andrebbe attentamente valutato se non vi sia una illegittima o inopportuna lesione della sfera di autorganizzazione degli enti medesimi".

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