"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 1829, 2888, 2967, 3345, 3620 e 3866, recante istituzione del servizio di psicologia scolastica,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alle seguenti condizioni:
- anche al fine di salvaguardare eventuali esperienze più avanzate che siano state promosse nelle singole realtà regionali, il testo deve risultare rispettoso della competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, deve avere i caratteri propri della legislazione di principio ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
- in tale quadro, i compiti e i servizi di psicologia scolastica devono inoltre essere ricondotti all'assetto normativo delineato con il decreto legislativo n. 229 del 1999 e ai modelli di pianificazione nazionale e regionale, nonché ai progetti-obiettivo nazionali e regionali, prevedendo altresì un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie".