Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 17 febbraio 1998, sui disegni di legge S. 3039, "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi" e S. 2839, "Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche"

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

- premesso che una delegazione della Commissione nei giorni 2 e 3 febbraio 1998 ha effettuato una visita alla Regione Marche, verificando, anche in riferimento ai recenti eventi sismici, i positivi risultati delle azioni svolte dalla Regione e dalle autonomie locali marchigiane in stretta collaborazione con la Regione Umbria e lo Stato nell’opera di emergenza post-terremoto e, pertanto, ritenendo utile estendere la compartecipazione delle regioni e delle autonomie nell’azione rigorosa e coerente di governo della ricostruzione e per lo sviluppo delle zone terremotate delle due regioni;

- esaminato il decreto legislativo 30 gennaio 1998, n. 6, che si compone di due capitoli: il primo prevede ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria; il secondo interventi tesi a completare interventi già attivati in altre zone d’Italia colpite da calamità naturali, quali, in particolare, le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte;

- considerato che il decreto in esame contiene le norme per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dalla disastrosa calamità, che oltre a morti e feriti ha prodotto danni ingentissimi: 25.000 cittadini senza tetto, 2.126 edifici pubblici danneggiati; colpita l’economia produttiva, il turismo e l’agricoltura, la zootecnia e i beni architettonici, per un danno stimato provvisoriamente a circa 11.000 miliardi;

- considerato che, a fronte dell’enorme calamità, sono stati mobilitati 3.400 miliardi a copertura del decreto e circa 1.000 miliardi con le ordinanze e con la legge n. 434/97, mentre per finanziare il prosieguo della ricostruzione e le misure atte a favorire lo sviluppo è indispensabile ricorrere agli ulteriori accantonamenti da inserire nella legge finanziaria per il 1999, come prevede l’articolo 5 del decreto-legge, nonchè procedere alla definizione delle intese Governo-Regione Marche e Governo-Regione Umbria per rimuovere le cause di isolamento e di arretratezza delle zone colpite dal terremoto (aree che non a caso rientrano in gran parte nelle zone 5b, storicamente "isolate" in quanto scarsamente dotate di infrastrutture viarie e ferroviarie, dipendenti o dal turismo religioso o d’arte, o alle attività legate alla trasformazione del latte e dell’agricoltura, o dall’andamento di una industria pubblica: ad esempio le Cartiere Miliani che hanno tre stabilimenti situati in tre comuni terremotati);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) le intese dovranno contribuire allo sviluppo ed individuare il completamento della S.S. 77 (comunemente definita la strada del terremoto) e la S.S. 76; il completamento del raddoppio nel territorio umbro-marchigiano della ferrovia Orte-Falconara; il potenziamento delle infrastrutture legate allo sbocco umbro al mare già individuato nello scalo internazionale dorico; il miglioramento delle altre linee ferroviarie; un decisivo intervento di sostegno alle attività produttive, turistiche e zootecniche; un decisivo intervento per le Cartiere Miliani e per le zone più arretrate delle due regioni;

b) occorre correggere i commi 2, 3 e 4 e sopprimere il comma 6 dell’articolo 2, valorizzando il ruolo dei comitati tecnico-scientifici ed evitando il ricorso ad ulteriori "intese";

c) l’articolo 8 va modificato nel senso che occorre nettamente distinguere le competenze del Commissario mirate a completare gli interventi di somma urgenza. Per i nuovi atti riferiti a progettazioni, appalti e studi si deve realizzare un nuovo rapporto che coinvolga Ministero dei beni culturali, regioni ed enti locali in un chiaro rapporto istituzionale, evitando di affidare tale ruolo ad articolazioni decentrate del ministero stesso. Sempre sull’articolo 8 occorre specificare come si coordini con l’espressione "tutela dei beni culturali del patrimonio storico e artistico" prevista dall’articolo 1, comma 3, lettera d) della legge n. 59/97 e con il recente schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 1998 sul conferimento delle funzioni e di compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Inoltre, i contributi ai proprietari di edifici di notevole interesse ai sensi della legge n. 1089 del 1939 dovrebbero concernere anche il ripristino degli elementi architettonici interni e degli arredi colpiti, anche quando l’entità del danneggiamento è inferiore a quella prevista dall’allegato A, purchè gli edifici interessati siano ricompresi nel piano di cui all’articolo 3 del decreto-legge, garantendo altresì la destinazione degli edifici in questione al pubblico godimento. Infine è da correggere l’errore, probabilmente formale, riferito ai comitati che dovrebbero assistere le regioni e il Ministero dei beni culturali. Nel testo del decreto-legge si fa riferimento ai comitati, al plurale, istituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza n. 2668. Con tale articolo in effetti è stato istituito un solo Comitato per le due regioni, costituito peraltro per assistere un commissario che cessa dalle sue funzioni. Si tratta di chiarire che ci si riferisce ai comitati di cui all’articolo 2, comma 3 della stessa ordinanza, opportunamente integrati;

d) all’articolo 9, comma 1, appare più consono prevedere che il piano venga effettuato sentite le regioni mentre al comma 3 il piano del Ministero per le politiche agricole andrebbe predisposto su proposta delle regioni;

e) all’articolo 12, comma 1, è giusto includere nei contributi sospesi dalle ordinanze ministeriali anche la tassa fognatura e la tassa depurazione nonchè considerare nel raffronto dei bilanci ‘96 e ‘97 gli effetti prodotti dall’adeguamento degli indici catastali. Al comma 3 occorre valutare l’opportunità di prevedere un’ altra soglia di danneggiamento e di contributi oltre quella prevista dal decreto e, se è il caso, di intervenire anche sulla soglia tra il 10 ed il 15 per cento;

f) all’articolo 13, comma 5, occorre prevedere norme di semplificazione che favoriscano l’applicazione dell’articolo 1-ter della legge n. 434/97 sul servizio militare di leva e sul servizio civile, oltre a prolungarne gli effetti al triennio del periodo di emergenza dalla calamità;

g) all’articolo 14 occorre dedicare una specifica attenzione. Le norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 8 prevedono deroghe consistenti alle normative nazionali e comunitarie sugli appalti. I commi 3, 4 e 5, così formulati, potrebbero apparire come norme di deroga di carattere generale e non, come invece sembra da ritenere, riferite al sisma. Inoltre non si può non ricordare che gli istituti della trattativa privata e delle concessioni a trattativa privata, sono stati i principali veicoli dei fenomeni di degenerazione del passato, sia nei piani di ricostruzione post-bellica che post-calamità, tanto che il Parlamento ha approvato recentemente norme rigorose per evitare tali strumenti non concorrenziali, che sono costati molto e hanno prodotto il più delle volte incompiute opere di ricostruzione. I meccanismi previsti all’articolo 14 vengono estesi anche agli articoli 17, 19 e 20 del presente decreto, recanti interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone.

Infine, sul disegno di legge A.S. 2839 la Commissione esprime, compatibilmente con le disposizioni di cui sopra, parere non ostativo".

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