Parere espresso, nella seduta del 22 ottobre 1997, sul disegno di legge S. 2793, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 2793, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica",
ritenuto che lo stesso, nella sua impostazione generale, appare sostanzialmente coerente con gli indirizzi delineati nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000;
rilevato, in particolare, che tra gli obiettivi di interesse delle regioni appaiono particolarmente significativi la realizzazione del processo di riforma amministrativa, il consolidamento e lo sviluppo dellautonomia impositiva e finanziaria delle regioni e degli enti locali, nonchè la stabilizzazione della spesa sanitaria;
considerato, peraltro, che taluni aspetti della manovra - quali le misure sul versante della tesoreria, che comporterebbero una determinazione unilaterale da parte dello Stato del fabbisogno delle regioni - incidono negativamente sull autonomia finanziaria delle regioni medesime;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla seguente condizione: che larticolo 26 sia opportunamente modificato, pur nel vincolo del contenimento della spesa sancito dal comma primo di detto articolo, in modo da rispettare lautonomia delle regioni e delle province autonome;
nonchè con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento allarticolo 6, comma 10, è opportuno chiarire che il subentro delle regioni nellesercizio delle funzioni impositive relative alle tasse automobilistiche non comporterà la gestione del contenzioso pregresso; è opportuno inoltre chiarire la posizione delle regioni a statuto speciale;
2) con riferimento allarticolo 6, comma 14, è opportuno che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche non siano determinate in misura fissa, ma che siano fissate discrezionalmente tra un minimo e un massimo, onde consentire un effettivo esercizio dellautonomia impositiva regionale;
3) è opportuno riconsiderare la disposizione di cui allarticolo 14, comma 2, che sanziona con una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale linadempienza agli obblighi di contenimento della spesa da parte delle regioni e province autonome indipendentemente da una valutazione delle cause di tale inadempienza;
4) è necessario che siano inserite a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che provvedono al finanziamento dei settori di spesa di propria competenza senza alcun apporto del bilancio dello Stato, specifiche clausole di esclusione dellapplicazione della normativa dettata per le altre regioni;
5) è necessario che sia prestata una particolare attenzione al risanamento edilizio delle zone colpite dai recenti eventi sismici nonchè alladeguamento antisismico in tutto il Paese".