Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 17 giugno 1997, sul disegno di legge S. 2288 recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)"

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2288 recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)",

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si suggerisce un ulteriore sforzo nella riscrittura della legge con valenza di testo unico;

si suggerisce la precisazione della univocità del riferimento normativo: la presente disciplina dovrebbe essere applicata alle amministrazioni dello Stato e agli enti territoriali fino alla approvazione di leggi regionali e a tutte le opere da chiunque realizzate con finanziamenti dello Stato;

sarebbe opportuno che il supplente individuato all'articolo 3 fosse indicato subito dal soggetto che partecipa alla gara e non a 15 giorni dall'aggiudicazione, per evitare accordi, turbative di gara o forme mascherate di cessione del contratto;

andrebbe in qualche modo consentita ai docenti universitari la possibilità di esercitare la professione per essere in grado di svolgere in modo adeguato la loro funzione didattica;

è necessaria una maggiore chiarezza riguardo alla polizza assicurativa prevedendo eventuali limiti temporali e di valore rispetto all'incarico;

tra i criteri per selezionare le imprese alle gare, oltre ai requisiti previsti dal DPCM n. 55 del 1991, le stazioni appaltanti potrebbero prevedere nei bandi informazioni per lavori analoghi riguardanti i tempi di realizzazione, le varianti di costo intervenute, i contenziosi avuti con pubblica amministrazione in un periodo di tempo da definirsi nel bando;

i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici (indipendentemente dagli anni di servizio) debbono poter firmare i progetti solo se abilitati all'esercizio della professione e nel rispetto delle competenze professionali stabilite dalla legge (articolo 5);

per quanto riguarda le società di ingegneria: a) non debbono essere produttrici di beni (come già previsto dalla legge n. 109); b) dovrebbero essere escluse dai raggruppamenti temporanei; c) non dovrebbero eseguire incarichi di progettazione per importi inferiori a 200.000 ECU neppure se si tratta di redazione di progetti integrali (o integrati) e coordinati in quanto riguarderebbero praticamente la totalità dei progetti".

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