Parere espresso, nella seduta del 30 luglio 1997, sul disegno di legge S. 1388, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8.6.90, n. 142
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
- esaminato il disegno di legge S. 1388, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142";
- valutata positivamente la formulazione di nuove disposizioni sulle autonomie locali, al fine di superare le numerose difficoltà finora emerse nellattuazione della legge n. 142 del 1990;
- considerate le inevitabili difficoltà di dettare un compiuto riordino della disciplina delle autonomie locali in una fase, come lattuale, in cui sono prossimi mutamenti delle norme costituzionali regolanti la materia;
- rilevato che, pur con le predette difficoltà, è comunque necessario che il testo allesame risolva nellimmediato alcuni dei problemi che da tempo rendono insoddisfacente il tessuto normativo dettato dalla legge n. 142 del 1990;
OSSERVA CHE:
- la nuova disciplina dovrebbe essere opportunamente coordinata con la legislazione recentemente intervenuta in materia di decentramento e semplificazione amministrativa, al fine di dar luogo ad un coerente quadro normativo;
- le disposizioni sullo status degli amministratori locali non sembrano risolvere le numerose differenziazioni tra i diversi regimi dellincompatibilità esistenti nel nostro ordinamento in relazione alle singole cariche elettive; le disposizioni medesime, tuttavia, andrebbero delineate con un minor grado di rigidità, onde tener conto della nuova articolazione degli orari e della tipologia dei rapporti di lavoro che va affermandosi nel settore lavoristico;
- è opportuno che il disegno di legge prefiguri comunque una soluzione al problema delle aree metropolitane che tenga conto della volontà dei comuni e delle province interessati;
- è valutabile positivamente lelevazione a cinque anni della durata del mandato degli organi elettivi comunali e provinciali, escluso peraltro ogni effetto retroattivo di tale disposizione;
- è opportuno valutare attentamente la coerenza e la compatibilità dellarticolo 5 del disegno di legge con lindirizzo delineato dallarticolo 56 del testo proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
Nelle suesposte considerazioni e osservazioni è il parere della Commissione".