Parere espresso, nella seduta
del 8 novembre 2000, sull'A.C. 5350 e abbinate,
recante la tratta di persone
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 5350, C. 5839 e C. 5881 in materia di tratta di persone;
condivisa l'esigenza di un intervento normativo diretto ad adeguare il sistema delle disposizioni penali concernenti i delitti contro la personalità individuale, sia al fine di meglio determinare le fattispecie di reato, sia per perseguire in modo più efficace crimini odiosi che destano un forte allarme sociale;
rilevato che l'abrogazione - ai sensi dell'articolo 4 del testo unificato - degli articoli 601 e 602 del codice penale non comporta la perdita di rilevanza penale delle fattispecie di tratta o commercio e di alienazione o acquisto di esseri umani, in quanto queste vengono sussunte nelle figure di cui agli articoli 600 e 602-bis del codice penale, come delineate dagli articoli 1 e 2 del testo unificato in esame;
considerato che, per quanto riguarda gli specifici aspetti di protezione e assistenza sociale, che rientrano anche nella competenza istituzionale delle regioni e degli enti locali, la recente legge sull'assistenza prevede un insieme di strumenti che potranno essere utilizzati a favore delle vittime dei reati di riduzione in schavitù o servitù e di traffico di esseri umani;
ciò premesso,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si ritiene necessario - a latere degli interventi di carattere legislativo di cui al testo in esame - impegnare il Governo a prevedere, nel quadro della definizione delle politiche sociali nazionali, l'adozione di misure specifiche di tutela e assisttenza delle vittime dei reati di cui si tratta".