Commissione parlamentare per l'infanzia


TESTO DELLE IDENTICHE RISOLUZIONI

7-01024 Cavanna Scirea ed altri, 7-00032 Montagnino ed altri: Iniziative in materia di pedofilia, come risulta dagli emendamenti approvati

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premesso che:

a) i fenomeni della pedofilia, della pedopornografia e dello sfruttamento sessuale dei minori destano elevato allarme sociale e hanno assunto dimensioni internazionali sempre più rilevanti anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche;
b) nell'intento di promuovere una maggiore conoscenza e un più incisivo contrasto della pedofilia e dello sfruttamento sessuale dei minori, numerose sono le risoluzioni, le dichiarazioni, i piani d'azione, le decisioni assunte dall'Unione europea e in sede internazionale, in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti del Fanciullo di New York del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge n. 276 del 27 maggio 1991) e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996, contro lo sfruttamento sessuale e commerciale dell'infanzia;
c) in particolare in Italia la legge n. 66 del 1996 recante «Norme contro la violenza sessuale» e la legge n. 269 del 1998 recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», hanno posto le basi per una più efficace azione di contrasto a questi reati;
d) l'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori come nuove forme di riduzione in schiavitù», prevede: al comma 1 che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio, fatte salve le disposizioni della legge 29 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale; al comma 2, l'istituzione di un apposito fondo destinato, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori di anni 18 vittime delle figure di reato introdotte dalla presente legge e, per la parte residua, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis 2o comma, 600-ter 3o comma e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta; alla lettera b) del comma 3 che la Presidenza del Consiglio, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, promuova in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
e) il progetto materno infantile relativo al piano sanitario per il triennio 1998/2000 e approvato con decreto ministeriale 24 aprile 2000, prevede, tra le strategie da attivare per combattere il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, la necessità di appositi programmi di formazione di base per tutti coloro che operano a contatto con i bambini per acquisire le competenze atte a comprendere i segnali di disagio;
f) le risorse destinate ad interventi per l'assistenza ai minori e la solidarietà sociale per il triennio 2001-2003 (legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e legge n. 476 del 1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali) prevedono, a legislazione vigente, 1.197 miliardi; inoltre ai fini della legge n. 285 del 1997 sono stati già avviati circa cento progetti (ad esempio a Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Brindisi e Catania), per interventi specifici volti alla prevenzione e alla cura delle persone vittime di violenza, abuso e maltrattamento.
Nella legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), all'articolo 80, comma 15, sono stanziati 20 miliardi destinati ad interventi a favore dei minori vittime di abusi da realizzare con programmi specifici. Sono inoltre previsti 12 miliardi tratti da un fondo residuo del Ministero per gli affari sociali, da destinare, secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 al potenziamento di servizi che lavorano con azioni innovative e sperimentali di recupero psicologico e sociale sia delle vittime, sia degli autori delle violenze sessuali sui minori. Per disciplinare l'erogazione di queste ultime risorse finanziarie è prevista, entro febbraio 2001, l'emanazione di un apposito regolamento.
Il piano di azione 2000-2001 ripropone la necessità di continuare l'impegno sia sul versante delle azioni di contrasto sia su quello delle azioni di prevenzione, prevedendo un impegno di formazione interdisciplinare per insegnanti, operatori sociali, sanitari e giudiziari coordinati dal Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza;
g) in aggiunta alle altre forze dell'ordine impegnate, con sezioni specializzate, nelle attività contro questo tipo di crimini, la polizia postale e delle comunicazioni dispone di un organico di 2000 persone, di cui circa un terzo è addetto al contrasto on line della pedofilia;

invita il Governo:

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'interno il Dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (DOTI): una task force che coordini e armonizzi, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le forze in campo che già operano nella lotta contro la pedopornografia, dotandolo di strumenti normativi e tecnici e di adeguate risorse per una sempre più incisiva ed efficace azione di contrasto;
a verificare, tenuto conto anche dell'esperienza di altri paesi, la validità di tutti quei programmi ed azioni, che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale su minori o temendo di compierlo, chieda un trattamento psicologico e/o farmacologico, favorendone la sperimentazione, nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie e destinando a tale scopo anche le risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 269 del 1998 e risorse ad hoc da parte del Ministero della sanità;
a prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari che, in una solida collaborazione tra scuola e famiglia, assicuri una efficace prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale; nonché a prevedere misure e accorgimenti che evitino nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali la sovraesposizione dei bambini ed il conseguente ulteriore disagio;
a presentare, entro febbraio 2001, il piano delle azioni applicative rispetto alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;
a dare attuazione a quanto previsto nella Conferenza di Vienna del 1999 a proposito della creazione di una banca dati comune di immagini pedofile, a livello regionale, nazionale e internazionale - accessibile solo alle forze dell'ordine e agli inquirenti - per facilitare la ricerca delle vittime e l'attività di investigazione;
a promuovere le più opportune iniziative nei confronti delle aziende produttrici e dei provider nazionali al fine di pervenire alla elaborazione e alla sottoscrizione di un codice deontologico - ovvero di strumenti equivalenti - in grado di impegnare gli stessi provider a mantenere per almeno un anno i dati di accesso alla rete, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta e ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete;
ad assumere, in sede nazionale e internazionale, tutte le opportune iniziative per contrastare la diffusione e la commercializzazione di materiale pedopornografico, proponendo e promuovendo a livello comunitario una normativa atta a perseguire gli autori dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, ultimo comma, del codice penale, anche quando questi reati vengano commessi all'estero; promuovendo altresì, in particolare nei confronti dei paesi extracomunitari, l'adozione di specifici accordi, anche a livello bilaterale, volti a rendere più efficace l'azione delle autorità preposte al perseguimento ditali reati e delle attività criminose ad essi collegati;
a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per l'insieme degli operatori sociali e dello Stato, per le famiglie, per le organizzazioni non governative; a prevedere idonee forme di informazione, educazione e partecipazione dei minori stessi; ad istituire o sostenere apposite linee telefoniche di emergenza o di informazione;
a presentare il 20 novembre di ogni anno, giornata nazionale dei diritti dell'infanzia, promossa dalle Nazioni Unite, una relazione annuale sull'applicazione della legge n. 269, «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove norme di riduzione in schiavitù». La data è scelta per affermare, contro la negazione dei diritti dei minori, il rispetto dei bambini come persone.

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